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Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 11/07/1972 (Rv. 359693 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - CAUSA DI INVALIDITA DERIVANTE DIRETTAMENTE DA UNA NORMA DI LEGGE - CONOSCENZA DA PARTE D'UNO DEI CONTRAENTI - SILENZIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRA - RESPONSABILITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359693-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - CAUSA DI INVALIDITA DERIVANTE DIRETTAMENTE DA UNA NORMA DI LEGGE - CONOSCENZA DA PARTE D'UNO DEI CONTRAENTI - SILENZIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRA - RESPONSABILITA - INSUSSISTENZA.*

Non puo configurarsi responsabilita per colpa in contrahendo allorquando la causa di invalidita del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalita dei cittadini. (nella specie la causa d'invalidita del negozio era costituita dal difetto della Forma scritta ad substantiam di un contratto stipulato da un comune).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)