Sez. 3, Sentenza n. 15723 del 02/07/2010 (Rv. 614003 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Attività oggettivamente pericolosa affidata in subappalto a terzi - Incidente occorso al subappaltatore - Responsabilità del subcommittente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
L'appaltatore che, incaricato di eseguire lavorazioni pericolose per la loro natura, subappalti a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, non può trasferire tutti gli obblighi collaterali del contratto di appalto sul subappaltatore, ancorchè lo stesso debba considerarsi autonomo ed esperto, restando a suo carico i doveri protettivi e di sicurezza, il cui inadempimento rende configurabile a suo carico la responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., per gli eventuali danni riportati dal subappaltatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità dell'impresa appaltatrice delle operazioni di taglio di un albero di alto fusto per la morte di un operaio al quale era stata affidata in subappalto l'esecuzione dell'incarico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)