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Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 04/07/1975 (Rv. 376566 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (AUSILIARI) - OBBLIGHI CONGIUNTIVI E PARITETICI - COLPA PER OMISSIONE DI UNO DEGLI OBBLIGATI - COLPA DEGLI ALTRI - SUSSISTENZA - INFORTUNIO DI UNO DI QUELLI - RESPONSABILITA DEGLI ALTRI - CONFIGURABILITA - LAVORI IN APPALTO - INFORTUNIO DI UN AUSILIARIO DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376566-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (AUSILIARI) - OBBLIGHI CONGIUNTIVI E PARITETICI - COLPA PER OMISSIONE DI UNO DEGLI OBBLIGATI - COLPA DEGLI ALTRI - SUSSISTENZA - INFORTUNIO DI UNO DI QUELLI - RESPONSABILITA DEGLI ALTRI - CONFIGURABILITA - LAVORI IN APPALTO - INFORTUNIO DI UN AUSILIARIO DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITA.*

L'art 4 DPR n 547 del 1955, imponendo l'Obbligo di adottare le misure di sicurezza per prevenire gli infortuni sul lavoro cosi ai datori di lavoro, come ai dirigenti, come, ancora, ai preposti, impone un Obbligo congiuntivo e paritetico, onde la colpa per omissione di uno dei detti obbligati non esclude la colpa degli altri, cosi che rimanendo infortunato per la detta omissione uno di loro, ben possono essere gli altri dichiarati responsabili dell'infortunio. E se, trattandosi di lavori dati in appalto con piena autonomia dell'appaltatore, puo escludersi la responsabilita del committente, ben puo essere dichiarata la responsabilita dell'appaltatore per infortunio occorso ad uno dei suoi ausiliari, tenuti con lui all'osservanza del suddetto art 4.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)