Sez. 5 - , Ordinanza n. 19408 del 08/07/2021 (Rv. 661661 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali di difensore - Atto di conferimento di incarico - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Procura alle liti - Differenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misura fissa (e non in termine fisso) ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è soggetta a registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e il contratto di patrocinio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAB art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)