Sez. 5, Ordinanza n. 20055 del 22/07/2024 (Rv. 672015-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decreto ingiuntivo - Integrazione con il contenuto del ricorso monitorio - Necessità - Rilevanza ai fini impositivi.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.
Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)