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Sez. 4, Sentenza n. 44004 del 19/07/2013 Cc. (dep. 28/10/2013) Rv. 257698 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Obbligo - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257698-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione al tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di P.G.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)