Sez. 6, Sentenza n. 10493 del 12/02/2001 Cc. (dep. 14/03/2001) Rv. 218436 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio dell'indagato - Trasmissione al tribunale del riesame - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che il P.M. deve trasmettere al tribunale ai sensi del quinto comma dell'art.309 cod.proc.pen. non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (o del fermo)contenente l'interrogatorio dell'arrestato (o fermato), posto che tale documentazione non è stata "presentata" a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio; ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)