Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 21/08/1962 (Rv. 253900 - 01)
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - DIFFERENZA DALLA PRELAZIONE DISCIPLINATA DALLE NORME DI DIRITTO COMUNE.*
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - DIFFERENZA DALLA PRELAZIONE DISCIPLINATA DALLE NORME DI DIRITTO COMUNE.*
Il diritto di prelazione dello stato, di cui all'art 31 della legge 1 giugno 1939 n 1089, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico ha una propria configurazione giuridica che si differenzia nettamente dalla prelazione legale, prevista e disciplinata dalle norme di diritto comune. Mentre nella prelazione in senso proprio il soggetto attivo, esercitando il suo diritto, si pone in un rapporto contrattuale rispetto al soggetto passivo, surrogandosi all'acquirente originario, nella prelazione, di cui alla legge n 1089 del 1939, lo stato agisce mediante l'esplicazione di un potere di supremazia e per il conseguimento di un interesse pubblico, quale la conservazione e il pubblico godimento di determinati beni, il cui trasferimento viene, pertanto, imposto al privato. Si tratta, quindi, di una Forma di acquisto, che si attua non gia attraverso un rapporto negoziale, ma per effetto di una manifestazione della potesta d'impero dello stato. (Cfr 2291/56, 204/53).*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)