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Sez. 3, Sentenza n. 854 del 12/02/1982 (Rv. 418684 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGATIO PROMITTENDI - NOVAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ORIGINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418684-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGATIO PROMITTENDI - NOVAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ORIGINARIO - ESCLUSIONE.*

La delegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l'aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria. (V 676/73, mass n 362822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)