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Sez. L, Sentenza n. 6053 del 15/10/1986 (Rv. 448376 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ AL TITOLARE DI UNA IMPRESA DI AUTOTRASPORTI DEL TRASPORTO DEI PROPRI MANUFATTI - RAPPORTO CONSEGUENTE DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448376-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ AL TITOLARE DI UNA IMPRESA DI AUTOTRASPORTI DEL TRASPORTO DEI PROPRI MANUFATTI - RAPPORTO CONSEGUENTE DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Fra i rapporti di cosiddetta parasubordinazione, le cui controversie sono assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., sono da includere - sempreché "si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale" - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di facere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischio propri. Pertanto, è da considerare di parasubordinazione il rapporto derivante dal contratto con cui una società abbia affidato al titolare di una ditta di autotrasporti il trasporto dei propri manufatti, ove, non contestati il carattere continuativo e prevalentemente personale della prestazione, l'elemento della coordinazione - intesa come connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e l'organizzazione del destinatario della prestazione - risulti direttamente dalla clausola di esclusiva stipulata in favore di entrambi i contraenti. (V 6102/80, mass n 409868; (V 3343/80, mass n 407142; (V 566/78, mass n 389984; (V 3684/75, mass n 377896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)