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Sez. L, Sentenza n. 3684 del 29/10/1975 (Rv. 377896 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE (COLLABORAZIONE DI DUE FOTOGRAFI, CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ALL'ATTIVITA DI UNO STUDIO FOTOGRAFICO).*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377896-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE (COLLABORAZIONE DI DUE FOTOGRAFI, CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ALL'ATTIVITA DI UNO STUDIO FOTOGRAFICO).*

La fattispecie del rapporto di collaborazione, concretantesi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, prevista dal n 3 dell'art 409 cod proc civ (nuovo testo) si verifica tutte le volte che l'opera viene prestata con cooperazione non occasionale alla attivita dell'altra parte nell'ambito di un rapporto ad esecuzione continuata e non a prestazione istantanea, in armonia con gli altri elementi dell'impresa, ancorche in regime di autonomia. (nella specie trattavasi di due fotografi, i quali avevano collaborato, con partecipazione agli utili, all'attivita di uno studio fotografico).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)