Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 21/06/1972 (Rv. 359115 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE. *
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE. *
L'art 14 del RD 30 settembre 1920 n 1538, il quale stabilisce che la liquidazione della pensione supplementare deve essere fatta in relazione all'importo totale dei contributi va interpretato in connessione con l'art 8 del dllt 21 aprile 1919 n 613, e cioe nel senso che tutti i contributi versati debbono essere presi in considerazione ai fini del calcolo per la Determinazione della pensione, ma solo in razione delle percentuali previste dalla norma richiamata e successive modifiche. (Conf 1991'72, mass n 359112; 1848'70, mass n 347836).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)