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Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 21/06/1972 (Rv. 359115 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE. *
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359115-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE. *

L'art 14 del RD 30 settembre 1920 n 1538, il quale stabilisce che la liquidazione della pensione supplementare deve essere fatta in relazione all'importo totale dei contributi va interpretato in connessione con l'art 8 del dllt 21 aprile 1919 n 613, e cioe nel senso che tutti i contributi versati debbono essere presi in considerazione ai fini del calcolo per la Determinazione della pensione, ma solo in razione delle percentuali previste dalla norma richiamata e successive modifiche. (Conf 1991'72, mass n 359112; 1848'70, mass n 347836).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)