Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 21/06/1972 (Rv. 359112 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - PROPORZIONALITA TRA PENSIONE E CONTRIBUTI - MISURA DEI CONTRIBUTI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - PROPORZIONALITA TRA PENSIONE E CONTRIBUTI - MISURA DEI CONTRIBUTI.*
La pensione supplementare, prevista dagli artt 3, comma terzo e 14 del RD 30 settembre 1920, n 1538, per il servizio militare di leva prestato dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata o alle provincie o ai comuni deve essere liquidata non gia in misura pari all'importo dei contributi obbligatori, con l'aggiunta delle maggiorazioni percentuali stabilite dalla legge, ma in conformita al precetto della proporzionalita tra l'ammontare della pensione e l'importo dei contributi secondo quanto dispone l'art 8 del RD 21 aprile 1919, n 603, per una parte, a carico dello stato in misura fissa, e, per l'altra, in ragione del sessantasei per cento sull'importo complessivo dei primi centoventi contributi quindicinali, del cinquanta per cento sull'importo dei successivi contributi quindicinali e del venticinque per cento sui rimanenti contributi. (Conf 1848'70, mass n 347836).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)