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Sez. 2, Sentenza n. 600 del 05/03/1973 (Rv. 362686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - SCELTA TRA I FORI SPECIALI - SPETTANZA ALL'ATTORE - PRINCIPI SULLA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA DI CAUSE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - SCELTA TRA I FORI SPECIALI - SPETTANZA ALL'ATTORE - PRINCIPI SULLA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA DI CAUSE - APPLICABILITA.*

La deroga alla Competenza ordinaria e dall'articolo 434 cod proc civ stabilita indifferentemente nell'interesse di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro, si che la possibilita di scelta tra i due fori territorialmente competenti che tale norma prevede finisce per essere rimessa a chi per primo si fa attore, sia esso l'imprenditore o il prestatore di lavoro. Se pertanto l'articolo 434 esclude la Competenza dei fori stabiliti dagli articoli 18, 19 e 20 cod proc civ, esso non fissa pero una Competenza inderogabile si da prevalere e precludere l'applicabilita dell'articolo 39 cod proc civ. (V 1929/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)