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Sez. 2, Sentenza n. 10626 del 29/11/1996 (Rv. 500888 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Regolamento amichevole - Natura - Negozio di accertamento - Successiva domanda giudiziale di regolamento - Inammissibilità - Vendita di uno dei fondi limitrofi appartenenti ad una stesso proprietario - Contrasto tra i confinanti - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500888-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento stesso. L'anzidetto negozio postula un contrasto, sia pure virtuale, fra i confinanti in ordine alla linea di demarcazione tra i rispettivi fondi e non è pertanto configurabile nel momento stesso della vendita di uno dei due fondi limitrofi appartenente ad uno stesso proprietario ad altro soggetto, trattandosi in tale ipotesi solo di interpretare la volontà delle parti in ordine all'estensione del bene compravenduto lungo il confine con quello rimasto di proprietà del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)