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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022 (Rv. 663657 - 01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Amministratore di fatto - Presupposti - Inserimento nella gestione sociale - Caratteri - Sistematicità e completezza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663657-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto amministratore di fatto colui che aveva aperto un conto corrente intestato alla società, aveva la disponibilità della documentazione riferibile alla stessa nonché delle password di accesso alla posta elettronica e dei recapiti dei fornitori).

Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2393 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)