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Sez. 1, Ordinanza n. 23213 del 13/08/2025 (Rv. 675977-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Amministratore di fatto - Presupposti - Ingerenza completa e sistematica nella gestione - Ipotesi di compimento di atti di assoluta rilevanza per l’impresa - Requisito della sistematicità - Superfluità.
Stato
decisa il 2025-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675977-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di società, l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2393 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)