Sez. 5, Sentenza n. 23613 del 09/05/2012 Ud. (dep. 14/06/2012) Rv. 252904 - 01
PROVE - IN GENERE | Accertamento grafologico - Pareri tecnici discordanti - Scelta del giudice - Onere di motivazione aggravato - Ragioni.
PROVE - IN GENERE
In tema di prova della falsità di un atto, il giudice che, a fronte di pareri tecnici discordanti (nella specie espressi dai consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte civile), ritenga di aderire ad uno di essi, deve fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle regioni di condivisione del medesimo anziché dell’altro o degli altri, tenuto conto che l’accertamento grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)