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Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269907 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Accertamento grafologico - Intrinseco condizionamento alle valutazioni soggettive di chi lo conduce - Sussistenza - Adesione del giudice ad una delle valutazioni tecniche emerse in istruttoria - Onere di motivazione - Integrazione delle risultanze tecniche con il quadro indiziario relativo alle circostanze dell'ipotetica redazione dell'atto - Legittimità.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269907-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

In tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali, con la conseguenza che legittimamente il giudice, il quale aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all'onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l'integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall'indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)