Sez. 3, Sentenza n. 13287 del 10/12/1991 (Rv. 474981 - 01)
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del pretore | Natura - Ordinanza o sentenza - Accertamento - Criteri - Conseguenze in tema di impugnazione.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del pretore
Nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, regolato dagli artt. 2931 cod. civ. e 611 - 613 cod. proc. civ., l'ordinanza del pretore, che determina le modalità di attuazione pratica dell' esecuzione secondo il contenuto del titolo esecutivo e le indicazioni del creditore (che ha l'onere di specificare esattamente la prestazione che egli si attende dal debitore), come l'eventuale successiva ordinanza che statuisce sulle questioni sorte durante l'esecuzione determinando i modi per il superamento delle difficoltà insorte, ha natura di provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., o impugnabile dagli interessati con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Questi provvedimenti acquistano, invece, natura di sentenza, impugnabile con l'appello, se con essi il pretore, decidendo su questioni attinenti all'esistenza del diritto di procedere alla esecuzione o alla portata sostanziale del titolo, accerti anche la rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto del titolo o dichiari la conformità o meno del titolo delle opere eseguite spontaneamente dall'obbligato o statuisca, in genere, su una questione insorta sul diritto della parte istante di procedere all'esecuzione e sulla portata sostanziale di tale diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)