Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 27/08/1999 (Rv. 529480 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE | Contestazioni insorte tra le parti - Sulle modalità esecutive - Rimedi - Revoca, modifica e opposizione agli atti esecutivi - Sulla portata del titolo o sul contenuto dell'obbligo - Natura di sentenza - Configurabilità - Rimedi.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE
Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale insorgono contestazioni, se attengono alla determinazione delle modalità esecutive, le risolve con ordinanza, ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., modificabile o revocabile ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. o opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; se invece attengono alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell'obbligo, il provvedimento che le decide ha natura di sentenza sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed è impugnabile con i mezzi ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)