Sez. 1, Sentenza n. 5253 del 02/04/2012 (Rv. 622230 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Leasing traslativo - Subentro nei diritti derivanti dal contratto di locazione da parte dell'utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa al credito per deposito cauzionale insinuato nel passivo fallimentare.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
Quando venga concesso in leasing traslativo un immobile già locato, l'utilizzatore subentra nei diritti derivanti dal contratto di locazione a norma dell'art. 1602 cod. civ., poiché egli consegue, sin dalla consegna, il godimento della cosa, e, per effetto della disposizione indicata, terzo acquirente non è unicamente colui che, per atto tra vivi, sia divenuto proprietario dell'immobile locato, ma qualunque soggetto a cui, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, l'originario locatore-proprietario abbia trasferito il possesso ed il godimento dell'immobile, tanto più che non appare configurabile il diritto del concedente a percepire due autonomi corrispettivi per il godimento, uno dall'utilizzatore e l'altro dal conduttore, né risulta ragionevole assumere che il pagamento del canone di leasing sia parzialmente senza causa, in quanto l'utilizzatore, nonostante la sua corresponsione, nulla potrebbe pretendere dal conduttore. (Fattispecie relativa ad opposizione allo stato passivo nel fallimento, ammessa dalla S.C., riguardante la domanda di ammissione del credito per deposito cauzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)