Sez. 3, Sentenza n. 1747 del 25/01/2011 (Rv. 616364 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Leasing traslativo dell'immobile locato - Subentro nel diritto al pagamento del canone di locazione da parte dell'utilizzatore in leasing - Sussistenza - Fondamento.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
Quando venga concesso in leasing traslativo un immobile già locato, il diritto al pagamento del canone spetta - in mancanza di diversa pattuizione - all'utilizzatore, in virtù dell'art. 1602 c.c., il quale è applicabile non solo nelle ipotesi di trasferimento della proprietà dell'immobile locato, ma in tutti i casi in cui il proprietario ed originario locatore ne ceda a terzi il diritto di godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)