Sez. 3, Sentenza n. 5689 del 02/03/1982 Ud. (dep. 08/06/1982) Rv. 154141 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - SERVIZIO POSTALE - RACCOMANDATA - RICEVUTA DI RITORNO - CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
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La cartolina di ritorno (avviso di ricevimento) della raccomandata non costituisce requisito necessario in ordine alla prova della notifica della citazione: essa, non prescritta da alcuna norma, è atto, che concorre ai fini della prova della data di ricezione della raccomandata, ma non è il solo poiché la prova certa può essere fornita con l'esibizione di certificato dell'amministrazione delle poste. (Conf mass n 145893; (Conf 148793; (Conf 151777; (Conf mass n 152697; (contra mass n 137484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)