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Sez. 3, Sentenza n. 5689 del 02/03/1982 Ud. (dep. 08/06/1982) Rv. 154141 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - SERVIZIO POSTALE - RACCOMANDATA - RICEVUTA DI RITORNO - CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154141-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - SERVIZIO POSTALE - RACCOMANDATA - RICEVUTA DI RITORNO - CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

La cartolina di ritorno (avviso di ricevimento) della raccomandata non costituisce requisito necessario in ordine alla prova della notifica della citazione: essa, non prescritta da alcuna norma, è atto, che concorre ai fini della prova della data di ricezione della raccomandata, ma non è il solo poiché la prova certa può essere fornita con l'esibizione di certificato dell'amministrazione delle poste. (Conf mass n 145893; (Conf 148793; (Conf 151777; (Conf mass n 152697; (contra mass n 137484).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)