Sez. 6, Sentenza n. 4383 del 13/02/1981 Ud. (dep. 11/05/1981) Rv. 148793 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AVVISO DEL DEPOSITO ALL'IMPUTATO - RICEZIONE DELL'AVVISO - NECESSITA - PROVA AVVENUTA RICEZIONE - DESUMIBILITA DA DOCUMENTI - PROVA CONTRARIA - INCOMBE SULL'IMPUTATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AVVISO DEL DEPOSITO ALL'IMPUTATO - RICEZIONE DELL'AVVISO - NECESSITA - PROVA AVVENUTA RICEZIONE - DESUMIBILITA DA DOCUMENTI - PROVA CONTRARIA - INCOMBE SULL'IMPUTATO.*
Se per la validita della notificazione eseguita nelle forme prescritte dall'art 169 ultima parte cod proc pen occorre fare riferimento alla data di ricezione e non a quella di inoltro dello avviso al destinatario, nessuna norma impone, pero, di allegare agli Atti la ricevuta di ritorno di quell'avviso. Pertanto, quando l'interessato non fornisca alcuna prova che la suddetta comunicazione non gli sia giunta o l'abbia ricevuta in ritardo, la notificazione stessa, sul fondamento degli altri elementi documentali sopra accennati, deve ritenersi avvenuto regolarmente, anche se quel documento non dovesse trovarsi agli Atti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)