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Sez. 1, Sentenza n. 1816 del 07/03/1996 (Rv. 496191 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Esonero di un socio dal pagamento dei contributi - Mancanza di consumo dell'assemblea - Opponibilità all'assemblea di detta decisione dell'amministratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496191-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

Non è opponibile ad una cooperativa edilizia la delibera dell'amministratore unico che, senza il consenso dell'assemblea, esoneri un singolo socio dal pagamento dei contributi per il costo dell'alloggio, mediante imputazione, in conto dei contributi stessi, di compensi, pure fissati dall'amministratore senza il consenso dell'assemblea, per attività di collaborazione prestata dal socio a favore dell'amministratore, atteso che l'organo di amministrazione della cooperativa non ha il potere di intervenire, senza il consenso della cooperativa stessa, sull'obbligo fondamentale del socio di contribuire al fine sociale, consistente nella costruzione degli alloggi, mediante il versamento, secondo le modalità stabilite, di quote pari al costo dell'alloggio prenotato (nella specie, il difetto del consenso della cooperativa è stato desunto dalla mancanza di riscontro, nella documentazione contabile della stessa, del credito vantato dal socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2530, Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2535

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)