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Sez. 2, Sentenza n. 3079 del 29/03/1994 (Rv. 485985 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi | Cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi - Anticipazione ed esborsi per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi - Debito di conferimento - Esclusione - Uscita del socio dalla cooperativa - Obbligo a carico del socio subentrante.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485985-01

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietà individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attività sociale, comportanti l'obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l'aspettativa alla assegnazione dell'alloggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)