Sez. 3, Sentenza n. 807 del 25/09/1987 Ud. (dep. 23/01/1988) Rv. 177459 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI AMNISTIA E OBBLIGO DEL GIUDICE DI DECIDERE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - IPOTESI DI OMESSA APPLICAZIONE DI AMNISTIA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI AMNISTIA E OBBLIGO DEL GIUDICE DI DECIDERE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - IPOTESI DI OMESSA APPLICAZIONE DI AMNISTIA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
Il primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 si riferisce all'amnistia sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado che contenga condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Non può, invece, comprendere anche il caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'amnistia esistevano al momento della decisione di primo grado e per errore del primo giudice la causa di Estinzione non è stata dichiarata e l'imputato quindi condannato anche per gli interessi civili. E ciò in quanto l'amnistia ha effetto cosiddetto "fulminante", opera, cioè, nell'atto e nel momento in cui è applicabile, ipso iure, dando luogo alla Estinzione del reato, e paralizzando l'Esercizio dell'Azione penale e l'accertamento di colpevolezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)