Sez. 4 - , Sentenza n. 6410 del 22/01/2019 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 275126 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Presupposti - Violazione delle regole del codice della strada - Nozione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, trova applicazione in tutti i casi in cui vi è un danno alla persona derivante dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale, anche se non contenute nel codice della strada. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato tale sanzione amministrativa in relazione al reato di omicidio colposo, commesso nel 2013, con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 16, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e 15, commi 1 e 1-bis, d.m. 18 luglio 1997, relative al trasporto di carichi eccezionali).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 16 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)