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Sez. L, Sentenza n. 597 del 22/01/1987 (Rv. 450328 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - "IUS VARIANDI IN PEJUS" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TRASFERIMENTO DELLO AGENTE DA UN SERVIZIO AD UN ALTRO CON ATTRIBUZIONE DI MANSIONI INFERIORI - REVOCA CON RESTITUZIONE ALL'AGENTE DELLE ORIGINARIE MANSIONI - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELL'INQUADRAMENTO INFERIORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450328-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - "IUS VARIANDI IN PEJUS" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TRASFERIMENTO DELLO AGENTE DA UN SERVIZIO AD UN ALTRO CON ATTRIBUZIONE DI MANSIONI INFERIORI - REVOCA CON RESTITUZIONE ALL'AGENTE DELLE ORIGINARIE MANSIONI - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELL'INQUADRAMENTO INFERIORE - INSUSSISTENZA.*

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotramviarie è assoggettato ad una disciplina speciale in ragione delle esigenze di pubblico interesse attinenti al servizio da queste ultime espletato e quindi, in tema di inquadramento dei dipendenti, trova applicazione, non già l'art. 2103 cod. civ., bensì le Disposizioni del R.d. n. 148 del 1931 all. A, il cui art. 3 prevede un amplissimo jus variandi dell'azienda perché attribuisce ad essa la facoltà di trasferire l'agente da un servizio ad un altro non soltanto nel caso in cui tale trasferimento avviene nell'ambito della stessa qualifica o di altra qualifica equivalente, ma anche nel caso in cui comporti un cambiamento in pejus con la sola garanzia per il lavoratore (che comunque deve esser sentito) della conservazione del livello retributivo già raggiunto nella precedente più elevata qualifica. Consegue altresì che il datore di lavoro in quest'ultima ipotesi può successivamente, venutene meno le esigenze, revocare l'assegnazione a mansioni inferiori restituendo l'agente alle originarie mansioni corrispondenti alla qualifica dallo stesso rivestita e il lavoratore non ha in tal caso diritto alla conservazione dell'inquadramento inferiore al fine di sottrarsi all'espletamento delle sue originarie mansioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)