Sez. L, Sentenza n. 2950 del 27/03/1999 (Rv. 524671 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Promozioni per svolgimento di mansioni superiori - Normativa ordinaria (art. 2103 cod. civ.) - Applicabilità - Esclusione - Trasferimento del lavoratore dal proprio posto di lavoro - Disciplina speciale (art. 20 del R. D. n. 148 del 1931) - Operatività per compatibilità con l'art. 2103 citato - Compresenza di esigenze tecnico - produttive dell'azienda a giustificazione del trasferimento - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Con riguardo al rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, mentre prevale - rispetto alla normativa ordinaria (art. 2103 cod. civ.) - la disciplina speciale (art. 18 del R. D. n. 148 del 1931) dettata per la promozione alla qualifica superiore in caso di svolgimento di mansioni più elevate, viceversa è applicabile la normativa ordinaria posta dal menzionato art. 2103 quanto al trasferimento del lavoratore dal proprio posto di lavoro, che quindi può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, atteso che la disposizione speciale (art. 20 del citato R. D. n. 148 del 1931), che consente il trasferimento alla sola condizione dell'esistenza, nella sede di destinazione, di servizi o uffici dell'azienda, non è incompatibile con l'enunciata disposizione codicistica e quindi non esclude - ed anzi impone - la compresenza di esigenze tecnico - produttive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 20, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)