Sez. 1, Sentenza n. 27789 del 16/12/2005 (Rv. 586368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Interpretazione - Compito esclusivo del giudice di merito - Criteri - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata; tale interpretazione deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, che ne esprime la volontà effettiva attraverso l'enunciazione e la prospettazione delle ragioni addotte a sostegno, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere. A tal fine, il giudice d'appello è libero di verificare l'esatta natura delle questioni dedotte in giudizio nei motivi di gravame e di precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, purchè non introduca nuovi elementi di fatto del tutto estranei al "thema devolutum". (Nella specie, relativa ad un atto di quietanza di cui era stata contestata la falsità, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello, il quale aveva ritenuto che l'appellante avesse contestato l'idoneità del documento a valere come quietanza di pagamento non solo sotto il profilo formale della veridicità, ma anche sotto quello dell'effettivo contenuto della dichiarazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)