Sez. 2, Sentenza n. 15859 del 12/11/2002 (Rv. 558423 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere - dovere del giudice di qualificazione dell'azione - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il potere dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come vendita ad effetti obbligatori d'un bene di genere limitato una fattispecie contrattuale, in relazione alla quale la parte interessata aveva dedotto in giudizio gli elementi costitutivi di una cessione ad effetti reali d'un bene determinato o determinabile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)