Sez. 2, Sentenza n. 356 del 29/06/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162120 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Il possesso della refurtiva può essere assunto come prova idonea della sottrazione, in Mancanza di attendibile giustificazione circa la causa del possesso stesso da parte del detentore, e mancando altri elementi che portino a ritenere, sul piano logico, che il possesso tragga origine da altra fonte. (Conf mass n 144502; (Conf mass n 147332).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)