Sez. 2, Sentenza n. 253 del 16/07/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147332 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Il possesso delle cose che costituiscono il compendio del furto se di regola non vale, di per se solo, a provare la sottrazione da parte del detentore, tuttavia puo ritenersi idoneo a tal fine quando altri elementi, specificamente valutati dal giudice, conducano a escludere sul piano logico che il possesso tragga origine da altra fonte. (Conf mass nn 144502, 143673, 142693, 140854).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)