Sez. 3, Sentenza n. 19140 del 29/09/2005 (Rv. 586445 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Previsione nel contratto di condizioni "particolari" - Operatività se "espressamente richiamate" - Interpretazione dell'avverbio "espressamente" - Individuazione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE
In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate "particolari", per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che l'avverbio "espressamente" implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba avvenire con l'indicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo dell'avverbio "specificamente", bensì nel senso che il richiamo può avvenire, sia per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni "particolari", sia per alcune di esse specificamente individuate, con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica dell'operatività delle clausole particolari dev'essere intesa come volontà delle parti di far divenire clausole del contratto tutte le condizioni particolari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)