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Sez. 3, Ordinanza n. 10942 del 11/05/2006 (Rv. 593247 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Requisiti - Specificità e separatezza - Modulo di conclusione del contratto - Inserzione delle clausole vessatorie e relativa approvazione in riquadro comprensivo in precedenza di altri contenuti - Idoneità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593247-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l'approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la "specificità" e la "separatezza", che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura "firma", collocata all'interno di una sorta di riquadro ed all'inizio di esso e seguita, sempre all'interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell'indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l'approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l'indicazione "foro competente esclusivo", alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l'approvazione sia compresa nell'ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell'approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all'approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell'attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano - come nella specie - ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)