Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 05/06/2001 (Rv. 547271 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Udienza di discussione - Lettura immediata del dispositivo - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
La previsione, contenuta nel settimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione, irrogativo di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo, assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro e al processo penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)