Sez. 1, Sentenza n. 4267 del 28/04/1999 (Rv. 525850 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Udienza di discussione - Verbalizzazione della decisione con rinvio al dispositivo da depositarsi in cancelleria - Mancanza della lettura immediata del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Nullità della sentenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
La previsione - contenuta nel settimo comma dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo, assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza - che ricorre anche nel caso in cui il giudice abbia verbalizzato il provvedimento reso, assumendo di decidere "come da dispositivo che depositerà in cancelleria" - determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro ed al processo penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)