Sez. L, Sentenza n. 3524 del 12/06/1985 (Rv. 441143 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONI - IN GENERE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CARATTERE CONFESSORIO DELLE DICHIARAZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DICHIARAZIONE RESA PRIMA DEL GIUDIZIO DA UN DIPENDENTE IN ORDINE AD IRREGOLARITÀ POSTE SUCCESSIVAMENTE A FONDAMENTO DEL LICENZIAMENTO.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONI - IN GENERE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CARATTERE CONFESSORIO DELLE DICHIARAZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DICHIARAZIONE RESA PRIMA DEL GIUDIZIO DA UN DIPENDENTE IN ORDINE AD IRREGOLARITÀ POSTE SUCCESSIVAMENTE A FONDAMENTO DEL LICENZIAMENTO.*
Non è soggetta a Sindacato di legittimità - purché immune da vizi logici - l'interpretazione, fatta dal giudice del merito, del carattere confessorio delle dichiarazioni rese dalle parti. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che costituisse confessione stragiudiziale la dichiarazione a sè sfavorevole resa da un dipendente di un'azienda di credito agli organi di vigilanza interna in ordine alle irregolarità riscontrate nell'espletamento delle mansioni del lavoratore medesimo e successivamente poste dall'azienda a fondamento del licenziamento di quest'ultimo). (V 1428/80, mass n 404973; (V 1133/74, mass n 369120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)