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Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 04/04/1980 (Rv. 404973 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404973-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nota essenziale del fatto che Forma oggetto di confessione e di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, nel contempo, favorevole all'altra parte, il che si verifica quando il fatto medesimo si trovi, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio di quello del destinatario. E incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto di congrua e logica motivazione, l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte. (V 4940/78, mass n 394667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)