Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 09/03/1979 (Rv. 397817 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NEI CONFRONTI DI SOCIETA CON AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NEI CONFRONTI DI SOCIETA CON AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione delle imprese elettriche appartenenti a societa con azioni non quotate in borsa, deve tenersi conto esclusivamente dei dati risultanti dai bilanci formati ai sensi della legge 4 marzo 1958 n 191, senza che possa farsi riferimento, per la valutazione di tali dati, ad altri elementi, documentabili o non. Questo principio vale per la Determinazione sia dell'importo del capitale netto ai sensi del n 2 dell'art 5 della legge 6 dicembre 1962 n 1643, sia dell'aumento o della detrazione da apportare al detto importo in relazione agli incrementi di riserva o alle perdite ai sensi del n 3 dello stesso articolo.*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)