Sez. 1, Sentenza n. 3897 del 19/06/1980 (Rv. 407773 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - PER SOCIETA CON AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - PER SOCIETA CON AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione delle imprese elettriche appartenenti a societa con azioni non quotate in borsa, deve tenersi conto esclusivamente dei dati risultanti dai bilanci formati ai sensi della legge 4 marzo 1958 n 191, senza che possa farsi riferimento, per la valutazione di tali dati, ad altri elementi, ad eccezione del caso in cui alla data del 31 dicembre 1960 l'azienda elettrica nazionalizzata non fosse stata ancora organizzata, nella quale ipotesi e applicabile il criterio di liquidazione in base al valore di stima di cui al n 4 dell'art 5 della legge 6 dicembre 1962 n 1643. (V 728/80, mass n 404176; (V 1173/70, mass n 346767; (Conf 1476/79, mass n 397817; (Conf 3224/72, mass n 361027).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191 art. 1, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)