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Sez. T, Ordinanza n. 11633 del 28/04/2026 (Rv. 678659-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Emersione del classamento ex art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004 - Effetti fiscali delle nuove rendite - Decorrenza retroattiva - Limiti - Termine quinquennale di decadenza dell’accertamento.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678659-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema di tributi locali, la rendita catastale dichiarata o attribuita a seguito della richiesta comunale di aggiornamento del classamento ex art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004 produce effetti fiscali, ai sensi del successivo comma 337, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui riferire la mancata denuncia catastale, ovvero, in mancanza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta; tuttavia, detta retroattività riguarda solo la decorrenza dell'obbligazione tributaria e non incide sul termine di decadenza quinquennale dell'azione accertatrice, che resta regolato dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)