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Sez. T, Ordinanza n. 972 del 16/01/2026 (Rv. 677713-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Decadenza dal potere di accertamento - Termine da tre a cinque anni - Applicabilità ai rapporti di imposta precedenti.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677713-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema di ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - è applicabile, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007).

Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 171 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. del 1993 num. 507 art. 71 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)