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Sez. 2 - , Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 (Rv. 642196 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese per gravi ed ecezionali ragioni - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642196-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese operata dalla sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di revoca della contravvenzione in sede di autotutela in data antecedente alla prima udienza di comparizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)