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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016 (Rv. 640558 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Gravi ed eccezionali ragioni - Genericità dell'indicazione - Impossibilità di controllo - Illegittimità.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640558-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/07/2009 num. 69 art. 45 com. 11, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)