diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 21260 del 13/09/2017 (Rv. 645804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Provvedimento disciplinare – Termine per la contestazione – Finalità – Termine per conclusione – Finalità - Art. 227 ccnl aziende terziario commercio – Termine per la comunicazione – Interpretazione.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di procedimento disciplinare, mentre il termine per la contestazione è volto a garantire la tempestività dell'esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta, il termine per la conclusione è finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, che, una volta avviato il procedimento, implica una valutazione tempestiva da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore e una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della sanzione da irrogare. Ne consegue che l'art. 227 del CCNL del 26 febbraio 2011 per i dipendenti delle aziende del commercio e del terziario va interpretato nel senso che è sufficiente che il datore abbia tempestivamente manifestato entro il termine ivi previsto la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che quest'ultima sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza del predetto termine.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/02/2011 art. 227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)