Sez. L, Sentenza n. 5093 del 02/03/2011 (Rv. 616209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo per la formazione professionale - Art. 49 del c.c.n.l. 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 - Provvedimento disciplinare - Comunicazione - Termine di cinque giorni - Consegna nel termine della lettera raccomandata all'ufficio postale - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 49 del C.C.N.L. per la formazione professionale, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, laddove stabilisce che "il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro cinque giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni", si interpreta nel senso che esso fa riferimento, quanto alla scadenza dei cinque giorni, al momento della consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale per la spedizione al destinatario, non occorrendo, per il verificarsi dell'effetto impeditivo della decadenza, anche la ricezione dell'atto nel termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)