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Sez. U, Sentenza n. 8056 del 26/08/1997 (Rv. 507180 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI | Contributi pubblici - Ammissione alla loro erogazione - Conseguente posizione di diritto soggettivo - Sussistenza - Revoca o sospensione del contributo - Potere discrezionale della P.A. - Configurabilità - Conseguenze - Affievolimento del diritto - Giurisdizione amministrativa per le conseguenti controversie - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507180-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI

In materia di erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione, pur dopo l'esaurimento della fase di ammissione al contributo, con conseguente nascita di un diritto soggettivo in capo al beneficiario, la P.A. conserva un potere di autotutela volto a garantire il perseguimento dei pubblici interessi a cui era preordinata l'erogazione del beneficio, che può essere esercitato, oltre che mediante la revoca, anche (come nella specie) mediante la semplice sospensione dello stesso. In ambedue i casi, dovendo apprezzarsi situazioni che nella concretezza delle singole situazioni possono presentarsi in termini molto diversi, si è in presenza di un atto discrezionale, idoneo ad affievolire i diritti soggettivi costituiti con il precedente provvedimento e a degradarli ad interessi legittimi e quindi le relative controversie sono devolute al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)